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PROROGA DEL 55% PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Martedì 23 Novembre 2010 10:11

Proroga del 55% per interventi di riqualificazione energetica

il 55%  con soddisfazione dei contribuenti e delle numerose aziende del settore è stato prorogato ancora per un anno. La rateazione passa dai cinque ai dieci anni. Le modalità, i limiti e i  tempi della detrazione restano senza modifiche.

Riassumiamo brevemente le tipologie di intervento:

- riqualificazione energetica globale dell'edificio, con limite di spesa di 181.818 euro (detrazione massima di 100mila euro);

- interventi su strutture opache verticali e orizzontali (pavimenti e coperture) e su finestre con infissi: limite di spesa di 109.091 euro e detrazione massima di 60mila euro;

- pannelli solari: limite di spesa di 109.091 euro e detrazione massima di 60mila euro;

- sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione o pompe di calore: spesa massima 54.545 euro, detrazione 30mila euro.

Breve riassunto anche per quanto riguarda i documenti richiesti per le agevolazioni:

1-     RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI O INTERVENTI
SU STRUTTURE OPACHE VERTICALI OD ORIZZONTALI

Da inviare all'Enea entro 90 giorni: attestato di qualificazione energetica (Allegato A); scheda informativa (Allegato E) Da conservare: asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato (o del direttore dei lavori); attestato di certificazione energetica

2-  FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
Da inviare all'Enea entro 90 giorni: scheda informativa (Allegato F, interventi in singole unità immobiliari); Allegato A e Allegato E (interventi che riguardano finestre condominiali)
Da conservare: asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato (o del direttore dei lavori) o certificazione del produttore dell'infisso; documento che stimi il valore di trasmittanza dei vecchi infissi

3-  INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
Da inviare all'Enea entro 90 giorni: scheda informativa (Allegato F)
Da conservare: certificazione di qualità conforme a Uni EN 12975 o Uni EN 12976 o a EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale (altri paese Ue e Svizzera); per i pannelli in autocostruzione, in alternativa, attestato di partecipazione a corso di formazione

4-  SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON CALDAIE A CONDENSAZIONE E PER IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CON POMPE DI CALORE
Da inviare all'Enea entro 90 giorni: scheda informativa (Allegato E)
Da conservare: asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato (o del direttore dei lavori) o, per gli impianti sotto i 100 kW, certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione, delle valvole termostatiche a bassa interzia termica, delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia.

Fonte: NORME E TRIBUTI                    Il Sole-24 Ore – 19-11-2010

Ultimo aggiornamento Martedì 23 Novembre 2010 10:15
 

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